Statuto dell’Associazione “Movimento per la Decrescita Felice APS”

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1. E’ costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile, ed al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. Codice del Terzo Settore (di seguito indicato come Codice), l’Associazione Movimento per la Decrescita Felice siglabile MDF e di seguito indicata come Associazione.

2. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) e dall’acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizionedell’Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l’organizzazione è iscritta.

4. La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 13.

Art. 2 – Principi della Decrescita Felice

1. L’Associazione si riconosce nei principi della Decrescita Felice.

2. La Decrescita Felice è la proposta di un nuovo paradigma culturale avente come scopo quello del miglioramento della qualità della vita attraverso la riduzione di fenomeni quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

– lo sfruttamento delle risorse naturali;

– gli sprechi, le inefficienze e gli usi impropri di energia;

– la produzione di merci;

– la mercificazione dei beni;

– la produzione dei rifiuti;

– la specializzazione e la frammentazione del lavoro ed in genere delle attività umane;

– il tempo dedicato al lavoro retribuito;

– il ruolo dei soggetti economici nella vita e nelle decisioni delle

comunità;

– la separazione della cultura del come (“tecnico-scientifica”) da quella del perché (“umanistica”);

– la mercificazione delle idee e dei saperi;

– l’impatto ambientale dell’agire umano;

3. La Decrescita Felice, inoltre, punta all’incremento di fenomeni quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

  • l’autoproduzione e lo scambio non commerciale di beni e servizi;
  • il ruolo sussidiario della produzione e dello scambio mercantili, quale strumento di soddisfacimento dei bisogni dell’uomo, rispetto ad altre forme di organizzazione della vita delle comunità;
  • la produzione ed il consumo di alimenti a basso impatto ambientale;
  • le filiere di produzione e di distribuzione corte e gli acquisti collettivi;
  • la libera circolazione delle idee e dei saperi;
  • l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
  • la tutela delle diversità (biologiche, culturali, ecc…);
  • l’uso di tecnologie e sistemi produttivi che ottimizzano l’utilizzo dellerisorse naturali ed energetiche;
  • la durata della vita utile delle merci;
  • le tecniche e i saperi artigianali;
  • la finanza etica e l’economia no-profit;
  • la responsabilizzazione dei soggetti economici rispetto alla produzione di esternalità negative;
  • l’imprenditorialità attenta alla crescita umana di coloro che lavorano nell’impresa e dei fruitori dei prodotti che l’impresa produce;
  • l’accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude;
  • la partecipazione, la convivialità, la fiducia reciproca dell’agire umano nelle comunità di appartenenza;
  • la solidarietà tra i popoli e tra le persone per la costruzione di rapporti basati sul rispetto della persona;
  • la trasmissione dei saperi e il confronto fra le generazioni;
  • il ruolo della famiglia, comunque composta, come nucleo di base della comunità e luogo naturale di apprendimento dei valori non utilitaristici cui la stessa etimologia del termine (comunità = “cum munus” – “con dono”) fa riferimento;
  • le comunità locali con economie autocentrate.

Art. 3 – Finalità

1. L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2. L’Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:

– promuovere e diffondere in ogni ambito della società i principi della Decrescita Felice;

– promuovere e favorire – in accordo con i principi della Decrescita Felice – tematiche quali: la sostenibilità ambientale, sanità e salute dei cittadini, la centralità della persona e della famiglia nella società, la trasmissione della cultura e dei saperi, l’economia etica, il mondo del non profit;

– promuovere forme di convivialità, aggregazione, solidarietà e auto mutuo aiuto tra i propri soci in uno spirito di valorizzazione delle diversità culturali e razziali;

– favorire la creazione e la diffusione di Circoli Territoriali per la Decrescita Felice (di seguito indicati come Circoli Territoriali) che possano favorire la diffusione della cultura della decrescita a livello locale.

Art. 4 – Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 3 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’Associazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più attività di interesse generale:

– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

– interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni;

– ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett. i) del Codice;

– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

– riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l’Associazione intende svolgere:

– ricerche e studi, anche ricorrendo alla pubblicazione di libri o riviste;

– convegni, mostre, seminari e campagne di comunicazione e informazione;

– attività di formazione e sensibilizzazione, anche in collaborazione con Enti Pubblici o altri soggetti del Terzo Settore;

– la promozione e lo stimolo di rapporti collaborativi diretti e di scambio fra i soci, di informazioni, di beni o servizi coerenti con le finalità della Associazione;

– l’assistenza ai Circoli Territoriali nella loro costituzione e consolidamento;

– il supporto ad attività attinenti alle finalità associative promosse dai Circoli Territoriali;

– l’organizzazione di attività di formazione, auto-formazione, confronto e scambio di buone prassi tra i vari Circoli Territoriali.

3. L’Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea delle persone associate (di seguito indicata come Assemblea). Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice.

4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’Associazione in favore delle persone associate, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato di socie e soci.

5. L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da chi trae vantaggio dalla prestazione. A chi presta opera di volontariato possono essere rimborsate soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

6. Le spese sostenute da chi presta opera di volontariato possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice.

7. Chi presta opera di volontariato non può avere qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

8. L’Associazione ha l’obbligo di assicurare chi presta opera di volontariato ai sensi dell’art. 18 del Codice.

9. L’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche delle persone associate, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17 comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero di chi svolge tali attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle persone volontarie o al cinque per cento del numero delle persone associate.

Art. 5 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell’Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

2. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

– quote associative e contributi di persone associate e non associate;

– finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’Associazione;

– erogazioni liberali di persone associate e di terzi;

– entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;

– eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;

– ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.;

– attività diverse di cui all’art. 6 del Codice e ss. mm. ii., purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali.

3. L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo, e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno quindici giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni persona associata.

5. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’Associazione alle persone che abbiano fondato l’Associazione, alle persone associate, alle persone che svolgono attività lavorativa o di collaborazione, alle persone che svolgono attività di amministrazione o sono parte di organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 – Soci

1. Ai sensi dell’art. 35 del Codice il numero delle persone associate è illimitato. Possono fare parte dell’Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 7. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 – Criteri di ammissione alla Associazione e criteri di esclusione dalla Associazione

1. L’ammissione all’Associazione è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta, contenente l’impegno ad attenersi al presente statuto ed osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto della richiesta alla prima adunanza dalla presentazione della richiesta.

2. Il rigetto deve essere motivato e comunicato a chi ha chiesto la ammissione rigettata. La comunicazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di rigetto, ammendo possibilità di ricorso all’Assemblea. Il ricorso all’Assemblea è ammesso entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione a chi ha presentato la richiesta e ne cura l’iscrizione nel libro delle persone associate dopo il versamento della propria quota associativa.

4. All’atto della iscrizione nel libro delle persone associate, si acquisisce ad ogni effetto la adesione alla Associazione, che è intrasmissibile.

5. La adesione alla Associazione si perde per recesso od esclusione. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo. L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti di chi:

– non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi

dell’Associazione;

– svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

– in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Gli addebiti mossi devono essere notificati consentendo facoltà di ricorso entro trenta giorni all’Assemblea. L’Assemblea delibera sulla esclusione in via definitiva previo contraddittorio nella prima convocazione.

7. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro delle persone associate.

8. La perdita della adesione alla Associazione comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.

9. La persona associata cessata o esclusa deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, la persona associata non ha e non trasmette in eredità diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 8 – Diritti e doveri delle persone associate

1. Le persone associate godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua attività.

2. Le persone associate hanno diritto:

– di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;

– di eleggere gli organi sociali e di essere elette negli stessi;

– di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

– di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

3. Le persone associate sono tenute:

– all’osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

– a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell’Associazione;

– al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 9 – Quota associativa

1. Le persone associate devono corrispondere, entro il termine del 28 febbraio, la quota associativa nell’importo stabilito dall’Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

2. La adesione alla Associazione si perde in caso di mancato versamento, senza giustificato motivo, della quota associativa.

3. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre alla quota associativa, ma è facoltà degli aderenti effettuare elargizioni liberali.

Art. 10 – Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea delle persone associate

– il Consiglio Direttivo;

– la Presidenza;

– i Circoli Territoriali.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.

Art. 11 – Assemblea delle persone associate

1. L’Assemblea delle persone associate (precedentemente e di seguito indicata come Assemblea) è l’organo sovrano dell’Associazione, ne regola l’attività ed è composta da tutte le persone associate. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea è straordinaria se convocata per la modifica dello statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell’Associazione; l’Assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo, a seguito di richiesta della Presidenza, oppure a seguito di richiesta deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, oppure a seguito di richiesta motivata di almeno un decimo delle persone associate aventi diritto di voto.

3. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata con trenta giorni di anticipo mediante avviso sul sito e sui canali telematici della Associazione. L’avviso di convocazione deve specificare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. La prima e la seconda convocazione non possono essere indette nello stesso giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutte le persone associate.

4. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dalla Presidenza oppure da altra persona associata appositamente eletta in sede assembleare. Le deliberazioni dell’Assemblea vincolano le persone associate anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da una persona appositamente eletta fra chi partecipa all’adunanza, di norma la persona che svolge il ruolo di Segreteria del Consiglio Direttivo, che lo sottoscrive insieme alla Presidenza.

5. Hanno diritto di voto in Assemblea chi è iscritto da almeno tre mesi nel libro delle persone associate che sia in regola con il pagamento della quota associativa.

6. Le persone associate possono partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, anche mediante mezzi telematici ovvero esprimere il proprio voto con mezzi telematici, purché sia possibile verificare l’identità di chi partecipa e vota.

7. In Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ciascuna persona associata dispone di voto singolo e può farsi rappresentare da un’altra persona associata, conferendole delega scritta. Ciascuna persona associata può ricevere sino ad un massimo di tre deleghe.

Art. 12 – Assemblea ordinaria

1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la metà più una delle persone associate aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero delle persone associate presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le persone che svolgono attività di amministratore non votano.

2. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza delle persone associate presenti, in proprio o per delega.

3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

4. L’Assemblea ordinaria:

– approva il bilancio ai sensi dell’art. 13 del Codice e la relazione di attività;

– discute ed approva i programmi di attività;

– elegge, ricercando equilibrio di genere, le due persone che compongono la Presidenza ed attribuisce ad una di esse il potere di firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione;

– stabilisce il numero dei componenti elettivi che compongono con la Presidenza il Consiglio Direttivo, li elegge e li revoca;

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

– discute ed approva i regolamenti per il funzionamento dell’associazione;

– delibera sulla quota associativa e sugli eventuali contributi straordinari;

– in caso di ricorso, delibera in via definitiva sull’esclusione delle persone associate, sulla richiesta di ammissione all’Associazione, sullo scioglimento dei Circoli Territoriali;

– delibera su tutti gli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto;

– delega il Consiglio Direttivo a compiere le azioni valutate necessarie a perseguire le finalità dall’Associazione;

– determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per le persone associate che prestano attività di volontariato, ai sensi dall’art. 4 del presente statuto;

– delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 4 del presente statuto.

5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere rese disponibili alle persone associate, ed inserite nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

1. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle persone associate, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

2. Per deliberare la fusione, la scissione, la trasformazione, modifiche dell’atto costitutivo, modifiche dello statuto, occorre che partecipi all’adunanza, in proprio o per delega, la maggioranza delle persone associate ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti in prima convocazione. In seconda convocazione tali deliberazioni sono valide qualunque sia il numero delle persone associate presenti, in proprio o per delega.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dalla Presidenza e da una componente elettiva. La componente elettiva è eletta dalla Assemblea, che ne delibera preventivamente il numero con limite inferiore pari a 5 (cinque). Possono candidarsi alla componete elettiva tutti le persone associate.

2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni. I consiglieri eletti tra le persone associate sono rieleggibili fino ad un massimo di quattro mandati consecutivi, salvo assenza di altre persone candidate. Al Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

3. Il Consiglio Direttivo elegge di norma tra le persone che lo compongono, a maggioranza assoluta dei voti, la persona che assume il ruolo della Tesoreria e la persona che assume ruolo della Segretaria.

4. La Tesoreria cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissione o esclusione di una persona che lo compone, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga scorrendo l’elenco dei non eletti. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l’Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decadano oltre la metà delle persone che compongono il Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.

7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:

– attua le deliberazioni dell’Assemblea;

– redige e presenta all’Assemblea il bilancio ai sensi dell’art. 13 del Codice e la relazione di attività;

– delibera sulla ammissione ed esclusione delle persone associate;

– sottopone all’approvazione dell’Assemblea l’importo della quota associativa e gli eventuali contributi straordinari;

– approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione;

– delibera i rimborsi, comunque documentati e nelle modalità previste dall’art. 4 del presente statuto, previsti per le persone associate che prestano attività di volontariato;

– propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 4 del presente statuto;

– ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano le persone associate o persone esperte anche non associate, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidenza, ed in sua assenza da una delle persone che lo compongono allo scopo designata per la specifica adunanza.

10.Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidenza almeno ogni tre mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo delle altre persone che lo compongono.

11.La convocazione è inoltrata in forma telematica, con dieci giorni di anticipo e deve specificare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della convocazione. Tutte le persone che compongono il Consiglio Direttivo possono proporre punti da inserire all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutte le persone che compongono il Consiglio Direttivo.

12.I verbali delle adunanze, redatti e sottoscritti dalla persona che svolge il ruolo della Segretaria e sottoscritti da chi ha presieduto l’adunanza, devono essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

13.Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14.Il potere di rappresentanza attribuito alle persone che svolgono ruolo di amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15.L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 15 – Presidenza

1. La Presidenza è eletta dall’Assemblea nel suo seno ed è composta da due persone che collaborano in qualità di una ‘co-presidenza’ con eque responsabilità a riguardo di ogni aspetto della vita associativa, salvo l’attribuzione ad una sola delle due persone dei poteri di firma, della rappresentanza legale dell’Associazione e di eventuali specifiche funzioni previste per statuto o regolamento.

2. La persona che ha la rappresentanza legale rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione.

3. La Presidenza cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea, convoca l’Assemblea dei soci.

4. In caso di assenza o impedimento della Presidenza le sue funzioni spettano al Consiglio Direttivo.

5. La Presidenza, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per proporne la approvazione. I provvedimenti urgenti della Presidenza vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima adunanza.

Art. 16 – Circoli Territoriali

1. L’Associazione, al fine di rendere capillare la sua presenza sul territorio italiano, intende favorire la nascita di Circoli Territoriali, i quali si configurano come aggregazione di persone associate che intendono operare attivamente sul territorio nel quale abitualmente svolgono le proprie attività di vita.

2. I Circoli Territoriali sono istituiti con deliberazione della Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, a seguito di richiesta di un gruppo adeguato di persone associate che esprimono volontà e impegno a farne parte, per svolgere attività associative in un’area geografica specifica.

3. II funzionamento dei Circoli Territoriali ed i rapporti con gli organi associativi possono essere oggetto di appositi regolamenti.

4. I Circoli Territoriali operano con ampia autonomia sulle attività che scelgono di portare avanti, che in ogni caso devono essere coerenti con gli articoli 2), 3) e 4) del presente statuto, e con i regolamenti e deliberazioni associative.

5. I Circoli Territoriali operano con modalità democratiche e volte alla massima partecipazione delle persone associate che ne fanno parte.

6. All’interno del Circolo Territoriale viene scelto una persona che svolga ruolo di persona responsabile e proposta al Consiglio Direttivo che la approva. La persona responsabile garantisce la corretta gestione del circolo stesso; informa il Consiglio Direttivo sulle attività svolte e sull’operato del Circolo Territoriale; gestisce un fondo cassa anticipato dalla Associazione al Circolo con modalità e per importo definite in apposito regolamento, da rendicontare a consuntivo con relazione annuale.

7. I Circoli Territoriali svolgono ruolo di primo punto di riferimento per il loro territorio, nei confronti della cittadinanza, delle istituzioni e degli altri enti.

8. I Circoli Territoriali possono utilizzare il logo di MDF con l’indicazione della città o territorio su cui operano e presentarsi all’esterno come Circoli per la Decrescita Felice.

9. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare lo scioglimento o la temporanea sospensione di un Circolo Territoriale, se sopraggiunge la impossibilità di portare avanti le attività sul territorio da parte delle persone associate interessate, se sopraggiunge l’impossibilità di approvare la persona responsabile del circolo, se non vengono rispettate le indicazioni al punto 4 del presente articolo. Avverso alla deliberazione di scioglimento è ammesso ricorso entro sessanta giorni alla Assemblea da parte delle persone associate interessate. La Assemblea delibera in via definitiva previo contraddittorio alla prima adunanza.

Art. 17 – Gruppi di Lavoro

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Gruppi di Lavoro per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti utili alle finalità dell’Associazione, oppure per fornire consulenza in merito a progetti che l’Associazione intende promuovere.

2. Ciascun Gruppo di Lavoro opera sulla base di uno specifico mandato che deve essere approvato dalla Assemblea, ed è coordinato da una persona associata nominata dal Consiglio Direttivo. Ai Gruppi di Lavoro partecipano le persone associate interessate previa intesa con chi coordina; possono inoltre essere cooptati da chi coordina persone non associate con pertinenti competenze.

Art. 18 – Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

– il libro delle persone associate, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea delle persone associate, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

– i libri di eventuali altri organi sociali, ciascuno tenuto a cura dell’organo a cui si riferisce.

2. È obbligatoria la tenuta del registro delle persone volontarie, a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Scioglimento

1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti delle persone associate aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 20 – Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.