STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: “Movimento per la Decrescita Felice APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale in Torino.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. L’Associazione di promozione sociale, costituita ai sensi dell’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 117 del  3 luglio 2017, ha come scopo la realizzazione delle seguenti attività d’interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e       successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale o ambientale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

g) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e  

  successive modificazioni;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa

non armata;

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e

degli  utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari

opportunità e   delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27

della legge 8 marzo  2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

   l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L’Associazione si riconosce nei principi della Decrescita Felice.

La Decrescita Felice è la proposta di un nuovo paradigma culturale avente come scopo quello del miglioramento della qualità della vita attraverso la riduzione di fenomeni quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

  • lo sfruttamento delle risorse naturali;

  • gli sprechi, le inefficienze e gli usi impropri di energia;

  • la produzione di merci;

  • la mercificazione dei beni;

  • la produzione dei rifiuti;

  • la specializzazione e la frammentazione del lavoro ed in genere delle attività umane;

  • il tempo dedicato al lavoro retribuito;

  • il ruolo dei soggetti economici nella vita e nelle decisioni delle comunità;

  • la separazione della cultura del come (“tecnico-scientifica”) da quella del perché (“umanistica”);

  • la mercificazione delle idee e dei saperi;

  • l’impatto ambientale dell’agire umano;

La Decrescita Felice, inoltre, punta all’incremento di fenomeni quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

  • l’autoproduzione e lo scambio non commerciale di beni e servizi;

  • il ruolo sussidiario della produzione e dello scambio mercantili, quale strumento di soddisfacimento dei bisogni dell’uomo, rispetto ad altre forme di organizzazione della vita delle comunità;

  • la produzione ed il consumo di alimenti a basso impatto ambientale;

  • le filiere di produzione e di distribuzione corte e gli acquisti collettivi;

  • la libera circolazione delle idee e dei saperi;

  • l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

  • la tutela delle diversità (biologiche, culturali, ecc…);

  • l’uso di tecnologie e sistemi produttivi che ottimizzano l’utilizzo delle risorse naturali ed energetiche;

  • la durata della vita utile delle merci;

  • le tecniche e i saperi artigianali;

  • la finanza etica e l’economia no-profit;

  • la responsabilizzazione dei soggetti economici rispetto alla produzione di esternalità negative;

  • l’imprenditorialità attenta alla crescita umana di coloro che lavorano nell’impresa e dei fruitori dei prodotti che l’impresa produce;

  • l’accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude;

  • la partecipazione, la convivialità, la fiducia reciproca dell’agire umano nelle comunità di appartenenza;

  • la solidarietà tra i popoli e tra le persone per la costruzione di rapporti basati sul rispetto della persona;

  • la trasmissione dei saperi e il confronto fra le generazioni;

  • il ruolo della famiglia, comunque composta, come nucleo di base della comunità e luogo naturale di apprendimento dei valori non utilitaristici cui la stessa etimologia del termine (comunità = “cum munus” – “con dono”) fa riferimento;

  • le comunità locali con economie autocentrate”.

L’associazione persegue le seguenti finalità:

  • Promuovere e diffondere in ogni ambito della società i principi della Decrescita Felice.

  • Promuovere e favorire – in accordo con i principi della Decrescita Felice – tematiche quali: la sostenibilità ambientale, sanità e salute dei cittadini, la centralità della persona e della famiglia nella società, la trasmissione della cultura e dei saperi, l’economia etica, il mondo del non profit.

  • Promuovere forme di convivialità, aggregazione, solidarietà e auto mutuo aiuto tra i propri soci in uno spirito di valorizzazione delle diversità culturali e razziali.

  • Favorire la creazione e la diffusione di “Circoli Territoriali della Decrescita Felice” (di seguito “Circoli Territoriali”) che possano favorire la diffusione della cultura della decrescita a livello locale.

L’Associazione, intende raggiungere il proprio scopo sociale attraverso:

  • ricerche e studi, anche ricorrendo alla pubblicazione di libri o riviste;

  • convegni, mostre, seminari e campagne di comunicazione e informazione;

  • attività di formazione e sensibilizzazione, anche in collaborazione con Enti Pubblici o altri soggetti del Terzo Settore;

  • la promozione e lo stimolo di rapporti collaborativi diretti e di scambio fra i soci, di informazioni, di beni o servizi coerenti con lo scopo sociale;

  • l’assistenza ai Circoli Territoriali nella loro costituzione e consolidamento;

  • il supporto ad attività attinenti alle finalità associative promosse dai Circoli Territoriali;

  • l’organizzazione di attività di formazione, auto-formazione, confronto e scambio di buone prassi tra i vari Circoli Territoriali.

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L’Associazione è apartitica ed aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione e di ideologia politica, si ispira nel proprio ordinamento interno ai principi democratici e all’uguaglianza dei soci e non persegue alcun fine di lucro.
L’Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha durata illimitata a decorrere dalla sua costituzione e potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell’Assemblea, secondo le norme riportate nell’art. 8 e 22.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’associazione nello svolgere le suddette attività si avvale in maniera prevalente del lavoro spontaneo e gratuito dei propri aderenti, ricorrendo solo in caso di necessità a collaborazioni o a prestazioni di lavoro dipendente e/o subordinato, anche ricorrendo ai propri soci.

L’Associazione si riserva la facoltà di aderire ad altre associazioni, consorzi o altri organismi per perseguire in forme associate più complesse lo scopo sociale.

L’Associazione non è un partito, pertanto non parteciperà direttamente ad elezioni nazionali ed europee di nessun genere.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici o indirizzo di posta elettronica;

  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

  • il Circolo Territoriale al quale intendono fare riferimento per l’attività associativa, di norma quello più vicino al luogo nel quale abitualmente svolgono le proprie attività di vita.

Il Responsabile del Circolo approva con riserva la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La delibera di approvazione dovrà essere ratificata dal Direttivo in forma definitiva.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Direttivo, nel libro degli associati.

Il Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L’attività dei soci è prestata in maniera spontanea, libera e prevalentemente in forma gratuita, tuttavia per il raggiungimento degli scopi sociali l’associazione si riserva la possibilità di ricorrere al lavoro retribuito anche ricorrendo ai propri associati nei limiti di legge.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • partecipare all’assemblea con diritto di voto;

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • frequentare i locali dell’associazione;

  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti e modalità stabilite dall’Assemblea;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;

  • versare la quota associativa annuale ed eventuali contributi straordinari secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e dei principi ispiratori.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione.

I dati e i recapiti di tutti i soci, vengono inseriti nel Libro Soci.

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci ammesso che rispettino in maniera cumulativa i seguenti requisiti:

  • siano in regola con la quota associativa annuale relativa all’anno in cui si svolge l’Assemblea elettiva;

  • Non abbiano in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti o non siano stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per decadenza, recesso, esclusione o morte.

Costituisce motivo di decadenza il mancato versamento della quota associativa così come previsto dall’art 4. La decadenza è deliberata dal Direttivo.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, e nei seguenti altri casi:

  • assunzione di comportamenti incompatibili con le finalità del Movimento per La Decrescita Felice

  • proposta di espulsione da parte del Direttivo per gravi inadempienze allo statuto, ai regolamenti o alle delibere degli organi sociali

può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Direttivo, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • i Circoli Territoriali e le Assemblee Territoriali;

  • l’Assemblea;

  • il Direttivo;

  • Il Presidente e il Vicepresidente;

  • l’Organo di controllo

  • Revisore legale dei conti;

  • Il Collegio dei Probiviri.

ART. 7

(Circoli Territoriali e le Assemblee Territoriali)

L’associazione al fine di rendere capillare la sua presenza sul territorio italiano intende favorire la nascita di Circoli Territoriali (di seguito Circoli), i quali si configurano come aggregazione di soci che intendono operare attivamente sul territorio nel quale abitualmente svolgono le proprie attività di vita.

I Circoli svolgono in totale autonomia ogni attività ritenuta opportuna per favorire la diffusione della cultura e delle pratiche della Decrescita Felice.

II funzionamento dei Circoli ed i rapporti con gli organi associativi possono essere oggetto di appositi regolamenti.

La costituzione dei nuovi Circoli avviene, su istanza presentata al Direttivo, da un numero di soci non inferiore a 5, che la approva con maggioranza semplice, dopo un percorso di avvicinamento stabilito da regolamento interno.

In fase di approvazione il Direttivo stabilisce quali soci afferiscono al Circolo appena costituito e convoca contestualmente la prima Assemblea Territoriale di tale Circolo.

La prima assemblea territoriale è convocata dal Direttivo tra tutti i soci afferenti al Circolo, con modalità analoghe a quelle dell’Assemblea nazionale.

Durante la prima assemblea territoriale, i soci afferenti al circolo propongono al Direttivo con voto a maggioranza la nomina di due co-Responsabili di Circolo, normalmente la scelta ricade su soci di generi diversi. Il Direttivo approva disgiuntamente le nomine proposte o richiede all’assemblea territoriale la formulazione di una nuova proposta.

Le successive assemblee territoriali possono essere convocate congiuntamente dai due co-Responsabili di circolo o, alternativamente , su iniziativa di almeno un terzo dei soci afferenti a tale circolo, con modalità analoghe a quelle dell’Assemblea nazionale.

La nomina di Responsabile del Circolo ha durata di due anni ed è rinnovabile per massimo tre volte consecutive.

L’assemblea territoriale di un circolo può presentare mozione di sfiducia per uno o entrambi i co-Responsabili al Direttivo tramite voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I co-Responsabili hanno disgiuntamente potere di firma a nome dell’associazione, su delega della Presidenza, limitatamente alle attività del circolo.

Ai co-Responsabili del circolo viene assegnato annualmente un fondo economico pari al 50% del valore delle quote associative versate dai soci aderenti al Circolo stesso, per il finanziamento delle attività del Circolo.

Almeno una volta l’anno, durante l’Assemblea nazionale, i co-Responsabili sono tenuti a relazionare all’Assemblea sulle attività svolte dal Circolo e sul il bilancio economico.

L’Assemblea Territoriale ha la facoltà di proporre all’Assemblea, con voto a maggioranza, la nomina di un proprio delegato nel Direttivo.

Una volta nominati, i delegati rimangono in carica fino al termine del mandato del Direttivo e sono rinominabili fino a un massimo di tre mandati consecutivi.

L’assemblea territoriale di un circolo può presentare mozione di sfiducia all’Assemblea per il Delegato al Direttivo tramite voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Direttivo, sentiti i soci del Circolo, motivando, propone all’Assemblea la chiusura di un Circolo qualora le attività per quantità e qualità non siano sufficienti a giustificarne l’esistenza. L’assemblea delibera in merito alla proposta.

ART. 8

(Assemblea dei soci)

L’Assemblea è l’organo di espressione democratica del Movimento per la Decrescita Felice.

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (a mezzo posta ordinaria o Fax o posta elettronica), contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, oppure su espressa richiesta della maggioranza dei componenti del Direttivo, oppure un quinto dei Circoli Territoriali. La Presidenza è tenuta a convocare l’Assemblea entro il termine di 60 giorni, ponendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente e i componenti del Direttivo, i componenti del collegio dei Probiviri ed i Revisori dei legali Conti;

  • approva il bilancio di esercizio (consuntivo, eventualmente del preventivo e, qualora previsto, del bilancio sociale);

  • delibera la chiusura dei Circoli Territoriali su proposta motivata del direttivo;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sulla esclusione degli associati;

  • delibera sulle modificazioni dello Statuto;

  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

  • discute e approva i programmi di attività.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del direttivi non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea di modifica dello statuto è valida con qualunque numero di associati presenti, in proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole dei ¾ dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

L’Assemblea può sfiduciare un delegato, l’intero Direttivo o Presidente e Vicepresidente con presenza di almeno metà degli aventi diritto con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.

La partecipazione all’Assemblea è considerata valida anche a distanza attraverso strumenti telematici qualora il socio abbia possibilità di comprendere pienamente le argomentazioni trattate e sia garantita l’acquisizione del suo voto.

L’Assemblea ogni due anni elegge il Presidente e il Vicepresidente dell’Associazione e ratifica la nomina dei delegati dei Circoli Territoriali al Direttivo proposti dai Circoli stessi.

ART. 9

(Direttivo)

Il Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– delibera l’apertura di nuovi circoli, la nomina dei Responsabili e convoca la prima assemblea territoriale

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

Il Direttivo è formato dal Presidente e dal Vicepresidente eletti dall’Assemblea e dai delegati dei Circoli Territoriali eletti dai circoli e ratificati dall’assemblea.

Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I componenti del Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Direttivo nomina il Segretario e il Tesoriere.

Il Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in assenza, dal Vicepresidente o dal delegato più anziano.

Il Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; la prima convocazione del Direttivo deve avvenire entro e non oltre tre mesi dall’elezione del Direttivo stesso.

La convocazione avviene con lettera inviata a mezzo posta ordinaria oppure per mezzo fax oppure per mezzo posta elettronica, con almeno 10 giorni di preavviso rispetto alla data della seduta.

Le riunioni del Direttivo possono svolgersi in modalità telematica secondo le modalità indicate dalla legge.

I soci possono di norma partecipare come uditori alle riunioni del Direttivo, ad esclusione di decisioni riguardanti i singoli soci e la loro qualifica di socio.

il Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Direttivo provvede alla stesura, approvazione, modifica ed abrogazione, di ogni eventuale regolamento utile a normare la vita associativa.

In caso di espulsione o dimissioni di uno dei componenti del Direttivo, il Circolo Territoriale che lo ha delegato provvede alla relativa surroga; la sostituzione sarà ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e durerà sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.

Il direttivo ha la possibilità di proporre all’Assemblea l’istituzione gruppi di lavoro con specifica delega, composizione e regolamento.

ART. 10

(Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

L’Associazione è rappresentata legalmente – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – dal Presidente, che compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Per i casi di indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica quanto il Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall’Assemblea, con le modalità indicate all’art.8.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il mandato di presidenza dura due anni ed è rinnovabile per un massimo di 3 mandati; nel caso in cui non si presentino nuove candidature, il mandato è ulteriormente rinnovabile.

Il presidente può, su delibera del Direttivo, delegare l’esercizio di suoi singoli poteri a singoli soci.

In caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento dovuto a causa di forza maggiore, la Presidenza viene retta fino alla elezione anticipata del nuovo Presidente dal Vicepresidente.

ART. 11

(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 13

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone elette dall’assemblea, qualora la stessa ne ravvisi la necessità, tra soggetti di indiscutibili doti morali e con esperienza nell’ambito associativo.

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per tre anni; i membri possono sempre ricevere un mandato successivo per questa funzione.

Le funzioni di questo organo sociale sono:

  • risolvere le controversie tra i soci all’interno dell’Associazione.

  • Esprimersi rispetto alle differenti interpretazioni rispetto al presente statuto, regolamento o delibere associative.

  • Fornire il proprio parere, su richiesta del Direttivo o dell’Assemblea, in funzione consultiva

I membri possono essere anche esterni all’associazione.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale all’interno dell’Associazione.

All’interno del Collegio dei Probiviri verrà eletto un Presidente che avrà la facoltà di esporre le decisioni di Collegio e/o della redazione del verbale scritto, se necessario.

Le deliberazioni sono inappellabili e non suscettibili di ulteriori ricorsi.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri devono essere motivate e essere portate a conoscenza dell’Assemblea nella prima riunione utile.

ART. 14

(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Direttivo;

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Direttivo;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso una cartella informatica condivisa.

ART. 15

(Patrimonio)

L’insieme di tutti i beni mobili e immobili e della liquidità costituiscono il patrimonio dell’Associazione.

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17

(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Le entrate dell’Associazione devono sempre essere utilizzate, nel rispetto del presente statuto, per il raggiungimento delle finalità associative

Sarà cura del Tesoriere compilare il libro delle entrate e delle uscite, preparare il bilancio annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ed ogni eventuale altra forma di rendiconto economico o patrimoniale previsto per legge o di cui l’Associazione intenderà dotarsi.

ART. 18

(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Sarà cura del Direttivo sotto la direzione del Tesoriere, redigere l’eventuale bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione delle attività da sottoporre all’Assemblea.

Qualora si verificassero le condizioni previste dall’articolo 14 del Codice del terzo settore, l’associazione è tenuta a dotarsi di Bilancio sociale e ad attenersi a tutte le misure aggiuntive previste dalla legge.

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto deciso dall’assemblea.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

(Modifiche statutarie)

Questo statuto è modificabile dall’assemblea nelle modalità previste dall’art. 8 di questo stesso statuto.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la legislazione vigente.

ART. 23

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.